Novità dal 1° luglio 2026 sulle scelte di destinazione del TFR dei lavoratori
dal 1° luglio 2026 entreranno in vigore importanti novità in materia di destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dei lavoratori dipendenti, con particolare riferimento ai termini di scelta e al meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.
Di seguito riepiloghiamo i principali punti di interesse:
- Termine per la scelta del lavoratore
Per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026, il termine per effettuare la scelta sulla destinazione del TFR è di 60 giorni dalla data di assunzione (non più 6 mesi).
Entro tale termine il lavoratore potrà:
- mantenere il TFR in azienda;
- destinare il TFR a una forma di previdenza complementare (fondo previsto dal CCNL o altro fondo prescelto);
- se previsto dagli accordi collettivi, conferire solo una percentuale del TFR maturando.
- Adesione automatica in caso di mancata scelta
Se il lavoratore non esprime alcuna scelta entro 60 giorni, scatterà l’adesione automatica, con onere contributivo, alla forma di previdenza complementare prevista dal contratto collettivo applicato in azienda.
In pratica, il silenzio del lavoratore comporterà:
- l’iscrizione al fondo pensione individuato dagli accordi/CCNL;
- la devoluzione dell’intero TFR maturando al fondo;
- l’applicazione dei contributi a carico dell’azienda e del lavoratore, nelle misure previste dal contratto collettivo.
In assenza di accordi/CCNL in materia, l’adesione automatica avverrà al Fondo COMETA.
- Decorrenza dei versamenti
In caso di adesione automatica, l’azienda:
- comunicherà l’adesione del lavoratore al fondo di destinazione;
- inizierà i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, con riferimento alle quote dovute fin dalla data di assunzione.
- Obblighi informativi dell’azienda
All’atto dell’assunzione, l’azienda dovrà consegnare i documenti da noi forniti al lavoratore, ovvero l’informativa che illustra:
- gli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
- il funzionamento del meccanismo di adesione automatica;
- la forma pensionistica di destinazione in caso di mancata scelta;
- le opzioni disponibili e il termine di 60 giorni per esercitarle.
Per i lavoratori che abbiano già avuto precedenti rapporti di lavoro, l’azienda dovrà inoltre raccogliere una dichiarazione sulle scelte già effettuate in materia di TFR/previdenza complementare ed informare sulla possibilità di conferire il TFR maturando a una forma pensionistica già in essere o a quella prevista dal nuovo rapporto di lavoro.
- Cosa cambia rispetto alla disciplina attuale
Fino al 30 giugno 2026:
- il termine per la scelta è di 6 mesi dall’assunzione;
- in caso di mancata scelta, il TFR viene conferito al fondo collettivo individuato, ma il silenzio non comporta l’adesione automatica con contribuzione del lavoratore.
Dal 1° luglio 2026:
- il termine si riduce a 60 giorni;
- il silenzio del lavoratore determina l’adesione automatica al fondo pensione, con conferimento integrale del TFR e contribuzione datoriale e del lavoratore secondo le previsioni del contratto collettivo.
Si allega prospetto riepilogativo con i punti chiave
Tabella riepilogativa dei punti chiave
| Punto | Contenuto essenziale | |
| Nuovo termine scelta TFR | 60 giorni dall’assunzione per i rapporti dal 01/07/2026 | |
| Meccanismo di silenzio | Silenzio dopo 60 giorni = adesione automatica con TFR + contributi | |
| Fondo di destinazione | Fondo previsto da CCNL/accordi; in assenza, Fondo COMETA | |
| Decorrenza versamenti | Dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, con effetto dalla data di assunzione | |
| Obblighi informativi datore | Informativa su accordi, fondo destinatario, adesione automatica, opzioni e tempistiche; gestione lavoratori con precedenti scelte | |
| Disciplina previgente | 6 mesi per la scelta; silenzio = solo conferimento TFR al fondo collettivo | |
| Coordinamento con FTINPS | Nuove soglie dimensionali e obbligo di conferimento TFR per aziende sopra soglia |